Ho ricevuto diverse segnalazioni da parte di dietisti che mi richiedono di modificare l’articolo, pubblicato nel 2012, relativo alle differenze tra le figure del dietologo, del biologo nutrizionista e appunto del dietista, oltre che ad altre professioni che talvolta possono intervenire in ambito nutrizionale. In effetti l’articolo conteneva alcune imprecisioni e li ringrazio per avermi dato l’opportunità di apportare le modifiche all’articolo, che di seguito trovate nella versione aggiornata.
Tengo a precisare che l’articolo non aveva assolutamente l’obiettivo di screditare la categoria dei dietisti, figure competenti e qualificate che svolgono il proprio lavoro con professionalità.
L’articolo è stato scritto con riferimento al parere del Consiglio Superiore di Sanità 15-12-2009 e del 12/04/2011.
Nella scelta del professionista migliore ci districhiamo nella giungla dei vari appellativi senza capirci un granché e quindi non sappiamo a chi rivolgerci.
Quindi nel tentativo di fare chiarezza, cercherò di spiegare le differenze tra le varie professioni, quelle abilitate all’elaborazione di un piano nutrizionale e quelle non abilitate.
Il dietologo per definizione è il medico (con specializzazione in scienza dell’alimentazione) che può elaborare piani nutrizionali perché ne ha le competenze e può accompagnarli anche da prescrizioni di farmaci.
Il biologo nutrizionista determina ed elabora piani nutrizionali usando integratori e supporti nutrizionali nel caso questi risultassero utili al buon andamento del piano nutrizionale stesso.
Solo queste figure professionali sono abilitate ad elaborare piani nutrizionali in piena autonomia. In casi specifici il Biologo Nutrizionista si avvale della diagnosi effettuata dal medico.
Il dietista (laureato con laurea breve o laurea magistrale in Scienze Dietistiche), può elaborare piani alimentari affiancando il medico. Il dietista “elabora, formula ed attua le diete prescritte dal medico” (D.M.14 settembre 1994, n. 744 Profilo professionale del dietista) oltre a svolgere altre attivita’ in ambito sanitario in collaborazione con altre figure professionali . È quindi il medico che prescrive le diete e, come si legge a pag. 3 del parere del Consiglio Superiore di Sanità (12 aprile 2011), il dietista ha ambiti limitati di autonomia, dovendo agire in collaborazione e su indicazione del medico.
La qualifica di Nutrizionista afferisce alle professioni sanitarie individuate e riconosciute nel Sistema Sanitario Nazionale, tra cui il Biologo, così come precisato dal Ministero della Salute con Circolare del 6 agosto 2012. In riferimento a detta normativa, solo biologi, medici, dietisti e farmacisti possono qualificarsi come Nutrizionisti con diverse competenze: in particolare, i farmacisti non possono elaborare e determinare diete e i dietisti necessitano della prescrizione e della collaborazione del medico.
Il farmacista può dare consigli in campo nutrizionale e fornire consigli riguardo integratori nutrizionali e altri prodotti in vendita nella farmacia, in quanto ne ha le competenze, ma non può elaborare e consigliare diete.
Il personal trainer, non può elaborare né consigliare in nessun modo una dieta.
L’estetista non può elaborare né consigliare in nessun modo una dieta.
Il naturopata non può elaborare né consigliare in nessun modo una dieta.
Il tecnologo alimentare non può elaborare né consigliare in nessun modo una dieta.
Alimentarista, consulenti nutrizionali o altri nomi di “fantasia” non esistono perché non riconosciuti dalla legge.
È necessario fare sempre attenzione, e, se occorre, chiedere cortesemente al professionista la propria qualifica, che comunque dovete trovare nell’elaborato, che deve essere firmato o riportare una firma elettronica in caso di consegna digitale, e nella ricevuta fiscale.
Quest’ultima, se è una ricevuta effettuata da una figura professionale nell’ambito delle Professioni Sanitarie, è una ricevuta sanitaria e come tale può essere portata in detrazione nella dichiarazione dei redditi.